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    AGEVOLAZIONI FISCALI

  • Il mutuo ipotecario prevede delle agevolazioni fiscali che danno il diritto alla detrazione d'imposta applicata agli interessi passivi pagati nel corso di ogni anno.
  • Il vantaggio fiscale spetta solo sugli immobili adibiti ad abitazione primaria (prima casa).
    Inoltre, il vantaggio fiscale varia a seconda della finalità del mutuo:
    - acquisto
    - costruzione
    - ristrutturazione
  • Per "prima casa" si intende l'immobile in cui si sceglie di risiedere stabilmente (e per comprovare ciò è necessario che il mutuatario trasferisca la residenza nell'immobile in questione entro dodici mesi dalla stipula del contratto di mutuo).
  • La detrazione che spetta in questo caso è pari al 19% dell’ammontare degli interessi passivi, applicato ad un massimo di 3.615,20 euro annui. Ciò significa che la detrazione potrà ammontare al massimo ad euro 686, 89. Gli interessi pagati in eccedenza a questo importo non possono essere oggetto di detrazione.
  • Per interessi passivi si intendono tutte le spese effettivamente pagate nel corso dell’anno a fronte di: interessi sul mutuo, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
  • Ciò significa che rientrano nel computo della somma detraibile anche:
    - l’imposta sostitutiva
    - le spese di istruttoria, incasso rata, tenuta conto
    - le spese di perizia
    - le spese notarili di stipula
    - l’imposta per l’iscrizione/cancellazione dell’ipoteca
    - l’eventuale penalità per estinzione anticipata
    - adeguamenti della rata per differenze di cambio, legate a mutui in valuta
  • La detrazione spettante viene riportata nell’apposito quadro del modello 730 o Unico.
    Per godere del beneficio fiscale è necessario allegare alla dichiarazione dei redditi la “certificazione degli interessi passivi”, un documento rilasciato ogni anno dalla banca, quale quietanza degli interessi effettivamente pagati nell’anno.
  • Qualora il mutuo sia acceso per opere di edificazione o ristrutturazione dell’immobile adibito a prima casa è possibile fruire della detrazione del 19% solo se contratto a partire dal 1998 e parametrata ad un massimo di 2.582,28 euro annui. Ciò significa che la detrazione massima sarà pari a 490,63 euro.
  • Tra i requisiti: le opere devono essere iniziate nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del mutuo e che l’immobile deve essere adibito a prima casa entro sei mesi dal termine dei lavori.
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